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Numero III - Anno 2005 - Marzo ::: Pubblicazione Mensile :::
 
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Abstract dell'intervento tenuto dall'Avv. Bruno Mellano, Presidente del C.d'O. Avvocati di Cuneo, in occasione della apertura del Corso di Formazione per i Praticanti Legali.

Prefazione
(a cura del dott. Igor Dalle Molle)

L'intervento, del Presidente dell'Ordine, con cui è stato dato avvio al Corso di Formazione per i Praticanti Legali del Foro di Cuneo, e di cui segue un breve estratto, più che una lezione sul tema della deontologia forense, vuole essere un momento di riflessione sulla professione stessa.
Una esortazione perché non si rischi di ripercorrere a ritroso quel lungo e tortuoso cammino svolto dalla Avvocatura, dagli albori sino ad oggi.
L'origine della professione è antica come il mondo. Per dirla con G.M.Regis "Ovunque sono vissuti gli uomini in società sonovi per necessità stati gli avvocati, perché l'ignoranza è stata per ogni dove l'appannaggio della maggior parte degli uomini, e perché l'ingiustizia ha sempre dappertutto cercato di esercitare la sua tirannia. Quelli che furono i più saggi, i più illuminati, ed i più coraggiosi fra i loro concittadini, ne sono stati i protettori, i primi difensori". [G.M.REGIS, Dizionario legale teorico-pratico, Torino, 1816, I, pag.153].
Ma quale sia il suo destino, non è dato sapere, solo si levano ombre al suo orizzonte.
Dall'intervento dell'Avv.Mellano, prima di tutto, il monito perché chiunque sia in procinto di intraprendere la professione forense ricordi di porre sempre al centro della propria attività professionale il costante riferimento ai principi di libertà, autonomia e indipendenza, che questa caratterizzano.


Deontologia forense come momento di formazione.
(Avv. Bruno Mellano)

"...la deontologia è il punto di inizio per la formazione del giovane di Studio, per il giovane avvocato, ma resta poi il riferimento per tutto il percorso della professione,
per tutto il tempo della Vostra toga
".


Immaginiamo un triangolo con etica, diritto e prassi ai suoi vertici: all'interno troviamo la deontologia.
Non si confonda l'etica, disciplina che insegna e indica le regole ed i valori che governano le azioni umane, con la deontica, che è quel complesso di regole di condotta che vanno rispettate nell'esercizio della attività professionale.
Se l'agire umano, sotto il profilo etico, si muove per convinzione o responsabilità, la deontologia rappresenta un'etica della responsabilità, pur l'una non escludendo l'altra.
Possiamo distinguere, dunque, fra regole deontologiche soggettive, che attengono a ciascun avvocato e regole deontologiche di carattere oggettivo, che attengono, invece, alla intera categoria.
Le une stanno alle altre come la potestà disciplinare sta a quella regolamentare degli Ordini; e nella potestà regolamentare degli Ordini vi è il dovere di difendere la professionalità, l'accesso alla professione nonché tutelare la formazione dei giovani.


La matrice culturale.

"...noi non stiamo accanto al Giudice, dietro al Giudice o sotto il Giudice,
noi gli stiamo di fronte:
Ordine Giudiziario Lui, Ordine Forense noi!
"


L'Avvocato, o Advocatus: colui che è chiamato in aiuto, è il difensore della giustizia, coscienza critica della illegalità, baluardo contro la violenza, vincolato solo al rispetto della legge e a quello per la parte assistita, che si esprime attraverso il rispetto delle regole tecniche e deontologiche.
Come la Magistratura è Ordine autonomo indipendente da ogni potere, soggetto solo alla legge secondo il dettame costituzionale, così l'Avvocatura è Ordine: Ordine Giudiziario il primo, Ordine Forense il secondo.
L'Avvocatura non ha natura commerciale, efficientistica, ma trova nella istituzione la sua rappresentazione; il suo fondamento pertanto risiede nella cultura ordinistica.
Non in un cenacolo, ma in un ambito economico, con sue regole specifiche, operiamo, in verità, ma queste regole non sono affatto la qualificazione della nostra attività.
Il mondo si trasforma, il computer ha sostituito la penna, ma la professione è sempre quella: la difesa.
Sorge la necessità di un avvocato preparato, colto, aggiornato, che vinca la sfida della qualità cui è chiamato, ma che tenga sempre la barra al centro e il centro è che il mandato difensivo, per dirla con l'Avv.Chiusano, resta "un patto d'onore tra Avvocato e Cliente".
La critica che svolgo nei confronti di una impostazione economicistica della professione, di impronta continentale, che vuole il contenimento delle norme deontologiche, quando non anche la loro eliminazione, è che confonde e fa confondere i mezzi con i fini. Perché, si ripete, il fine resta sempre: la difesa.
Dall'indipendenza e dal segreto professionale nasce il rapporto fiduciario difensore-assistito. Da ciò il mio interrogativo: cosa c'entriamo noi con la legge sulla privacy?


La natura giuridica e vincolante dei precetti deontologici.


Le norme deontologiche si compongono della regola deontologica che enuncia il principio e dei canoni complementari preceduti dai numeri romani che dei principi ne sono la specificazione.
Dal richiamo espresso operato dagli articoli 12 e 38 R.d.l. 27 novembre 1933, n.1578, ai doveri dell'avvocato e al potere disciplinare del Consiglio dell'Ordine di appartenenza, discendono il carattere giuridico e vincolante delle regole deontologiche, per altro riconosciuto dalle stesse Sezioni Unite della Cassazione, e l'ulteriore potestà disciplinare degli organi forensi.
L'importanza della codificazione: il Codice deontologico come espressione unitaria di regole che concorrono tutte alla tutela della qualità e dell'immagine della professione.
I vantaggi della codificazione: il Codice consente la salvaguardia del principio di legalità, dà certezza e conoscenza, consente altresì la verifica dell'evoluzione del comune sentire, del comune senso etico; da ultimo, ma non per ragioni di importanza, al Codice va riconosciuto il fatto di esistere, il merito di una sua funzione preventiva poiché ci obbliga talvolta a più di una riflessione sulla correttezza o meno di un certo comportamento.

5/4/2005 di Dalle Molle Igor
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