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Numero III - Anno 2005 - Marzo ::: Pubblicazione Mensile :::
 
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D.L. 35/2005 - Novazioni al codice di procedura civile.
Art.2, co.3 - Decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35

Al regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 133 del codice di procedura civile, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «L'avviso di cui al secondo comma può essere effettuato a mezzo telefax o a mezzo di posta elettronica nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi.»;

b) all'articolo 134 del codice di procedura civile, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «L'avviso di cui al secondo comma può essere effettuato a mezzo telefax o a mezzo di posta elettronica nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi.»;

c) all'articolo 176, secondo comma, del codice di procedura civile, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «anche a mezzo telefax o a mezzo di posta elettronica nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi»;

d) all'articolo 250 del codice di procedura civile, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: «L'intimazione al testimone ammesso su richiesta delle parti private a comparire in udienza può essere effettuata dal difensore attraverso l'invio di copia dell'atto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo di telefax o posta elettronica nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi. Il difensore che ha spedito l'atto da notificare con lettera raccomandata deposita nella cancelleria del giudice copia dell'atto inviato, attestandone la conformità all'originale, e l'avviso di ricevimento.»*;

* NB: L'articolo 8, quarto comma, legge 20 novembre 1982, n. 890 e' sostituito dal seguente: «La notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al secondo comma ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore.»

e) all'articolo 490 del codice di procedura civile, il secondo comma e' sostituito dal seguente: «In caso di espropriazione immobiliare lo stesso avviso può essere inserito in appositi siti Internet.».

Il testo integrale del decreto è disponibile al seguente indirizzo internet:

http://www.parlamento.it/parlam/leggi/decreti/05035d.htm
Resp. Avv. Antonio Sartoris - CUNEO - C.so Nizza 36 - Tel. 0171-692155 - Fax. 0171-600808 - Aut. Trib. Cuneo n. 206/66 - : E-mail