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Divieto di tariffe a "forfait" per gli avvocati.
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Cassazione S.U. civili n.6213 del 23 marzo 2005.
Il caso: un avvocato si rivolge ad un pubblico indeterminato e numeroso, reclamizzando, a mezzo di opuscoli, l'emanazione di nuove regole volute dalla Unione Europea sulla pubblicità professionale, che, a suo dire, consentirebbero una gestione della attività professionale simile a quella delle imprese di servizi. Conseguentemente, si avrebbe, sempre a suo dire, la possibilità di offrire libera concorrenza e tariffe, accessibili, fisse per specifiche e astratte prestazioni.
Il C.d'O. censura l'avvocato per violazione dell'obbligo di correttezza, rimarcando, per altro, come non sia decoroso offrire servizi legali allo stesso modo in cui si pongono in vendita merci, realizzandosi in tal modo e una forma di pubblicità vietata ed un accaparramento di clientela con mezzi scorretti.
La Cassazione, con la pronuncia de quo, ritiene l'informazione pubblicitaria professionale legittima, purché svolta nei limite e nel rispetto dei principi deontologici, non ultimo dell'art. 17 codice deontologico forense. Esiste, infatti, secondo le S.U., un limite rappresentato dal decoro e dalla dignità della professione, cui non è consentito derogare. La Corte chiarisce, poi, quale sia la misura del decoro stabilendo l'illiceità del richiamare norme inesistenti finalizzate a captare l'attenzione della clientela, accompagnandole con la previsione di un tariffario a prestazioni in misura fissa.
Ad oggi, per tanto, non si possono elencare prestazioni con tariffe forfettarie, restando, invece, consentito 'indicare' il proprio onorario purché nell'ambito della relativa forbice tra minimo e massimo previsti dal tariffario di cui al D.M. Giustizia 8 aprile 2004 n.127; ciò eventualmente anche attraverso l'invio di opuscoli, a mezzo posta e a tutti i cittadini di un comune (ohibò!?). Non corrisponde, inoltre, a correttezza il rifarsi ad esplodenti affermazioni circa l'entrata in vigore di generiche quanto inesistenti normative che consentano modelli di gestione della professione più vicini a quelli tipici delle imprese di servizi, ma è viceversa consentito riferirsi ad effettive novelle legislative indicando il neo settore come un proprio ramo di specializzazione, purché ovviamente, pare banale ricordarlo, questo corrisponda a verità.
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