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Numero III - Anno 2005 - Marzo ::: Pubblicazione Mensile :::
 
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Notizie dal C.d'O. - Patrocinio a carico dello Stato - Liquidazione parcelle
L'art.1, co.322, L.311/2004, ha soppresso, al co.1 dell'art.82 T.U. spese di giustizia, le parole "e previo parere del Consiglio dell'Ordine". Pertanto, a far data dalli 1 gennaio 2005, non sarà più necessario il previo parere del C.d'O. per l'emissione del decreto di liquidazione dell'onorario e delle spese del difensore retribuito in forza delle norme sul "gratuito" patrocinio. Il Consiglio invita a segnalare eventuali incongruità nei provvedimenti di liquidazione.
Resp. Avv. Antonio Sartoris - CUNEO - C.so Nizza 36 - Tel. 0171-692155 - Fax. 0171-600808 - Aut. Trib. Cuneo n. 206/66 - : E-mail