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Notizie dal C.d'O. - Patrocinio a carico dello Stato - Liquidazione parcelle
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L'art.1, co.322, L.311/2004, ha soppresso, al co.1 dell'art.82 T.U. spese di giustizia, le parole "e previo parere del Consiglio dell'Ordine".
Pertanto, a far data dalli 1 gennaio 2005, non sarà più necessario il previo parere del C.d'O. per l'emissione del decreto di liquidazione dell'onorario e delle spese del difensore retribuito in forza delle norme sul "gratuito" patrocinio.
Il Consiglio invita a segnalare eventuali incongruità nei provvedimenti di liquidazione.
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